giuseppecolonna.com
30 Apr
A noi ci chiedono DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), certificati, firme e dichiarazioni varie.
Loro, invece, decidono arbitrariamente di pubblicare online le dichiarazioni dei redditi di tutti gli italiani, senza chiedere nemmeno il consenso.
Che voyeristi…
Aggiornamento: Il Garante ha bloccato la pubblicazione dei redditi sul sito online dell’AE.
15 Responses for "Visco fuorilegge"
ma Visco ? ancora l????
Ne ho scritto anch’io appena adesso e credo che l’eventuale violazione della legge sulla privacy (controversa, a giudicare dai riferimenti a diverse sentenze citati dai vertici dell’Agenzia delle Entrate) vada in futuro sanata; comunque, il principio della trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati (diffusi in svariati stati europei, come ad esempio la Finlandia) resta sacrosanto: chi paga il giusto non ha niente da temere.
Le dichiarazioni fiscali dei VIP (ad es. i manager delle grandi imprese) sono del resto ampiamente divulgate: i dati sono da molti anni disponibili presso gli uffici comunali in splendidi plichi cartacei con l’addetto che li sfoglia ad uno ad uno per soddisfare le richieste - voyeuristiche o meno - di chiunque. Visto che questo ? perfettamente legittimo, a mio avviso la tanto invocata informatizzazione della PA passa anche da misure di questa natura.
Nicola, permettimi di dire che sei assolutamente fuori strada: la decisione di Visco viola in maniera palese il d.lgs 196/03 tant’? che il Garante ha bloccato subito la pubblicazione. Un conto ? visionarle in Comune, altro ? lasciarli alla merc? di chiunque nella selva di internet, senza chiedere n? consenso agli interessati n? alcuna identificazione.
Eppure l’ex garante della privacy Rodot? ? sostanzialmente d’accordo con il provvedimento:
http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&cont_id=19883
io credo che con tutte le applicazioni varie sulla legge sulla pivacy (a volte anche assurde ed inutili)…… che abbiamo nel nostro Paese …. nn sia possibile un provvedimento del genere!
ovvio che sia stato bloccato!
Rodot? ha espresso un suo parere.L’attuale Garante non ? d’accordo con Rodot?.
La pubblicazione delle liste viola, a mio avviso parecchi articoli del codice tra cui:
art: 3 Principio di necessita’ nel trattamento dei dati
art: 11:Modalita’ del trattamento e requisiti dei dati
art.13:Informativa
art. 23: Consenso
art.34:Trattamenti con strumenti elettronici
Mi chiedo come mai queste leggi vengano subito applicate ed altre no, non ? mica questa la sicurezza promessa dal centro destra? credo che gli elettori si aspettino altro…
Don, non riesco a capire il commento (tralasciando il fatto che il nuovo Governo non ha nemmeno giurato).
La legge da controllare e’ il testo unico sull?accertamento dei redditi (1973) che da’ all’amministrazione finanziaria il potere di decidere quali dati possono essere resi pubblici. Per quanto riguarda le modalita’, e’ questo il problema, tant’e’ che per anni gli stessi dati erano di libero accesso nei nostri Comuni, bastava andare con un documento di identita’ per poterli esaminare. Il problema e’ quindi il fatto che siano online, e qui scatta il controsenso tra quanto dichiarato dal garante a dicembre: “non vi e? incompatibilita? tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicita? di dati previste per finalita? di interesse pubblico” e quanto ha invece dichiarato ieri.
Sono dati che sono gia’ pubblici, ma non possono forse esserlo su internet, questo contesta il garante e questo va analizzato. Poi, io credo sia un provvedimento inutile, che non serve a nulla, e in quanto inutile non andava fatto.
Il provvedimento ? chiaramente illegittimo e bene ha fatto il Garante a bloccarlo.
E per una ragione molto semplice. La legge stabilisce che i dati possono essere messi a disposizione di chi li richiede dall’Agenzia delle entrate con la consultazione presso i Comuni (ovviamente lasciandosi identificare) , non che debbano essere divulgati urbi et orbi attraverso il web e gestiti poi come basi di dati per scopi pi? o meno nobili da chiunque.
La differenza ? sostanziale. Anche perch? le finalit? di carattere pubblico sussistono in caso di evasione dall’obbligo erariale, perch? ? chiaro che la collettivit? ha bisogno di premunirsi da simili delinquenti che costringono i contribuenti onesti a pagare di pi?. Ma se un cittadino X ha pagato il giusto non si vede perch? debba essere oggetto di un voyerismo sociale forse soltanto morboso.
Diverso ? il discorso per politici, grandi manager, imprenditori e celebrit? varie. L? scattano altre dinamiche legate alla notoriet?, alla responsabilit? sociale e alla rappresentativit? e forse ? giusto (almeno per i politici e i grandi burocrati di Stato) sapere come il danaro pubblico ? stato speso e se costoro si sono ulteriormente arricchiti (al di l? del reddito percepito per la loro attivit? ufficiale) nell’esercizio del loro mandato o del loro ufficio.
Oltre non andrei, anche se la curiosit? pu? essere molto forte.
Difatti, io non sono contrario in maniera assoluta malasciare questi dati alla merc? di chiunque sul web non ha senso (oltre che essere contra-legem)…
Diverso se l’AE avesse messo online i dati e gli avesse resi disponibili a coloro i quali, con giustificato motivo ed identificandosi, ne avessero fatto richiesta.
Nel senso che sono altri i problemi che riguardano la sicurezza dei cittadini, non di certo le loro dichiarazioni dei redditi pubbliche come lo sono in mezza europa…
Certo che ci sono altri problemi ma con Visco va a casa una concezione del fisco da brivido.
E poi non sono cos? tanto sicuro che nel resto d’Europa i dati siano pubblicati online e visibili a chiunque…
http://www.corriere.it/economia/08_aprile_30/fisco_online_estero_7b0b2a3a-16e3-11dd-8b67-00144f02aabc.shtml
Oggi, il Garante sulla Privacy si ? pronuciato definitivamente giudicando illegittima l’immissione in rete dei dati.
E ci? per una serie di buoni motivi, molti dei quali ho gi? enunciato ovviamente alla buona qui e sul sito di Nicolabel.
Riporto gli stralci pi? significativi della pronuncia:
?La decisione dell?Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perch? il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell?Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalit? di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalit? della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell?imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell?Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.
L?inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per s? non proporzionato rispetto alla finalit? della conoscibilit? di questi dati.
L?uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L?immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti ?filtri? per la consultazione on line) da parte dell?Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalit? ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilit? di dati che la legge stabilisce invece in un anno.
L?Autorit? ha poi rilevato che non ? stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.
L?Autorit? ha altres? specificato che va ritenuta illecita anche l?eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell?Agenzia. Tale ulteriore diffusione pu? esporre a conseguenze di carattere civile e penale.
Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purch? tali dati vengano estratti secondo le modalit? attualmente previste dalla legge.
Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all?Agenzia, con separato provvedimento, l?assenza di un?idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.
Per dare la massima conoscibilit? al provvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore consapevolezza che la ulteriore messa in circolazione dei dati ? un fatto illecito che pu? avere anche rilevanza penale, l?Autorit? ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.?
Pi? chiaro di cos??.
..si muore.
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